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Proponiamo
ai nostri lettori tre articoli scritti dal teologo brasiliano, Arnaldo
Vidigal Xavier Da Silveira, stretto collaboratore di Sua Eccellenza
mons. Antonio de Castro Mayer Vescovo di Campos e Direttore della
rivista teologica mensile “Catolicismo” di San Paolo del Brasile nella
quale sono apparsi. Essi aiuteranno il lettore a risolvere, nella misura
di quel che è possibile alla umana capacità, i problemi di coscienza
posti dal Vaticano II e dalle riforme scaturite da esso al cattolico
fedele alla verità e all’autorità. Il Da Silveira è anche l’autore
assieme a mons. De Castro Mayer di numerosi saggi teologici sul Novus
Ordo Missae di Paolo VI (apparsi su “Catolicismo” tra il 1970-1971), che
furono pubblicati in francese in un libro divenuto celeberrimo sotto il
titolo “La Nouvelle Messe de Paul VI: qu’en penser?”, Chiré, 1975.
L’AUTORITÀ DOTTRINALE DEI DOCUMENTI PONTIFICI E CONCILIARI
«Pio XII nella Humani generis insegna: “Né si deve
ritenere che gli insegnamenti delle encicliche non richiedano, per sé,
il nostro assenso, col pretesto che i Pontefici non vi esercitano il
potere del loro magistero supremo. Infatti questi insegnamenti sono del
magistero ordinario, per cui valgono pure le parole: ‘Chi ascolta voi,
ascolta me’ (Lc. X, 16)”. Come si vede, Pio XII dice: ‘per sé’, perché
in realtà, ‘per accidens’ , in casi evidentemente non normali, si
possono presentare situazioni in cui sia lecito sospendere l'assenso
rispetto a un documento del magistero» (A. X. Vidigal Da Silveira).
*
Introduzione
«Tu sei Pietro, e su questa Pietra
edificherò la mia Chiesa, e le porte dell'inferno non prevarranno contro
di essa»
[1].
«Ed ecco che io sono con voi per tutti i giorni fino alla fine del
mondo»
[2].
«Io ho pregato per te, affinché la tua fede non venga meno; e tu, una
volta convertito, confermi i tuoi fratelli»
[3].
Sono numerosi i passi scritturali in cui il Gesù insegna la
indefettibilità della Cattedra di Verità, personificata dal Papa e dai
suoi successori. Per questo i Santi affermano che il Papa è il «dolce
Cristo in terra» (Santa Caterina da Siena), «colui che dà la
verità a quelli che la chiedono» (san Pietro Crisologo), colui che,
parlando, mette fine alle questioni relative alla fede (sant'Agostino).
L'infallibilità dei Sommi Pontefici e della Chiesa è garanzia della
Tradizione e di tutto quanto è contenuto nella Rivelazione. Se non vi
fosse questa garanzia, la malizia e la debolezza degli uomini avrebbero
sùbito deturpato e corrotto il Deposito rivelato, con lo stesso odio e
con lo stesso impeto satanico con cui hanno ucciso il Figlio stesso di
Dio.
Estensione dell’infallibilità papale
Nello
spirito di molti cattolici di istruzione religiosa media è radicata
1'idea che il Sommo Pontefice è infallibile in tutto quanto insegna.
In altri troviamo la nozione ugualmente errata secondo cui vi è
infallibilità soltanto nelle definizioni solenni quanto al
modo, come quella dell'Assunzione in Cielo della Beata Vergine
Maria. Altri ancora si chiedono se un Concilio ecumenico sia sempre
infallibile, se il Papa possa eccezionalmente errare, se è obbligatorio
credere a tutto quello che hanno insegnato i Papi nel corso dei secoli,
a tutti i documenti dottrinali delle Congregazioni romane, a tutto
quello che insegnano i vescovi, o almeno il proprio vescovo, e
che differenza esista tra la infallibilità del Papa e quella della
Chiesa.
Se sia lecito trattare questo argomento
Un
cattolico devoto al Papato, e quindi con particolare zelo per il
carattere monarchico della Chiesa, potrebbe chiederci preliminarmente se
sia lecito trattare simili argomenti, e se non sarebbe indice di
maggiore pietà accettare come infallibile tutto quanto insegnano sia i
Papi che i vescovi. Gli risponderemmo che i fedeli non devono prendere
in considerazione la Chiesa diversa da come l'ha fatta nostro Signore.
Se su un punto tanto fondamentale della dottrina cattolica aleggiano
dubbi tra i fedeli è compito anche di pubblicazioni teologiche
cattoliche contribuire a chiarirli, perché la dottrina della Chiesa non
è esoterica. Inoltre, siamo portati ad affrontare questo argomento per
il fatto che oggi i progressisti cercano in mille modi di sminuire le
prerogative del Pontificato romano e predicano la ribellione contro il
secolare insegnamento del Magistero.
Magistero papale e universale, ordinario e straordinario
Prima di affrontare il problema
dell’infallibilità, bisogna fissare alcune distinzioni fondamentali. Il
magistero ecclesiastico deve essere preventivamente diviso in pontificio
e universale.
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Magistero:
1°)
papale: del solo Pontefice romano;
a) straordinario:
definizione solenne o ‘non-comune’ sia quanto al modo
(proclamazione “in pompa magna”) che quanto alla sostanza
(dogma di fede divino-cattolica). È infallibile di per se stesso (p.
es. l’Immacolata o l’Assunta, sono state solennemente proclamate da
Pio IX e XII come verità divinamente rivelate e proposte a credere
obbligatoriamente in ordine alla salvezza eterna);
b) ordinario:
comune o ‘non-solenne’ quanto al modo di insegnare. È
infallibile solo se il Papa, quanto alla sostanza della verità
insegnata, vuole definire e obbligare a credere come divinamente
rivelato ciò che insegna, in maniera ordinaria, ‘non-solenne’
o comune (p. es. Giovanni Paolo II sull’inammissibilità del
sacerdozio femminile);
2°)
universale: dei vescovi assieme al Papa;
c) straordinario:
Papa e vescovi uniti fisicamente nello stesso luogo (in
Concilio Ecumenico a Firenze, Trento o Roma), insegnano
solennemente o in maniera ‘non-comune’ quanto al modo
(essendo uniti eccezionalmente nello stesso luogo e non
sparsi abitualmente nel mondo). È infallibile, quanto alla
sostanza della verità insegnata, se vuole definire e
obbligare a credere come divinamente rivelata una dottrina per la
salvezza eterna;
d) ordinario
universale: insegnamento comune, ‘non-solenne’ dei vescovi
abitualmente sparsi fisicamente nel mondo nelle loro
rispettive Diocesi, ma uniti intenzionalmente al Papa nel
proporre una verità. È infallibile se tale insegnamento è proposto,
quanto alla sostanza della verità insegnata, come definitivo
e obbligatorio a credersi per la salvezza dell’anima.
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Magistero pontificio è quello del Papa, Capo
supremo della Chiesa. Magistero universale è quello di tutti i vescovi
uniti al Sommo Pontefice. Nel magistero pontificio il successore di San
Pietro parla individualmente e per autorità propria. Per esempio,
attraverso encicliche, costituzioni apostoliche, allocuzioni dirette a
pellegrini. Nel magistero universale, in unione con il Sommo Pontefice,
parla l'insieme dei vescovi, sia riuniti in Concilio (magistero
straordinario universale) che dispersi nel mondo (magistero ordinario
universale). È assolutamente necessario cautelarsi contro una concezione
errata del magistero universale, secondo cui i vescovi potrebbero
insegnare indipendentemente dal Papa. Niente di più falso.
Tenendo presente il carattere monarchico della Chiesa, l'insegnamento
dei vescovi, sia quando sono riuniti in Concilio, sia quando sono
dispersi nel mondo, non avrebbe nessuna autorità se non fosse approvato,
almeno implicitamente, dal Papa (cum Petro et sub Petro). Il
magistero universale trae tutta la sua autorità dall'unione almeno di
pensiero se non di luogo con il Sommo Pontefice. Il carattere monarchico
della Chiesa è di diritto divino, ed è stato oggetto di numerose
definizioni del magistero[4].
Mons. Antonio de Castro Mayer, vescovo di Campos, trattando del
magistero di ciascun vescovo nella sua diocesi, insegna che «essendo
infallibile il magistero pontificio, e fallibile, anche se ufficiale,
quello dei singoli vescovi, è possibile, per la fragilità umana, che uno
o altro vescovo cadano in errore; e la storia registra alcune di tali
eventualità»
[5].
Altra distinzione basilare, che è necessario stabilire, e quella tra
magistero ordinario e straordinario. Nel magistero straordinario quanto
alla sostanza ogni pronunciamento gode dell'infallibilità di per se
stesso. Di questo tipo sono le definizioni dogmatiche come quelle della
Immacolata Concezione, della Infallibilità pontificia, della Assunzione
di Maria Santissima. Ma, come più avanti vedremo, non tutto quanto
insegnano i Papi, i concili e i vescovi è di per sé infallibile. Tanto
il magistero pontificio quanto quello universale possono essere ordinari
o straordinari. Nella Santa Chiesa abbiamo quindi quattro modalità
diverse di insegnamento. Cercando di farsi un'idea del magistero
universale straordinario, è necessario non confondere il senso che
abbiamo appena attribuito al termine «straordinario quanto alla
sostanza insegnata» con l'altro senso, che la parola comporta, di
«cosa fuori dal comune quanto al modo di insegnamento», che si
sottrae alla routine di tutti i giorni. Infatti, ogni Concilio è
straordinario quanto al modo nel senso che non è permanentemente
o abitualmente riunito; ma il suo insegnamento è straordinario quanto
alla sostanza soltanto se definisce una verità di fede come da
credersi obbligatoriamente. In questo articolo useremo il termine
«straordinario quanto alla sostanza» solo nel senso di definizione
dogmatica e infallibile. Tra i teologi, la parola si trova usata ora in
un senso, ora in un altro, il che ci sembra fonte di non piccole
confusioni[6].
Preferiamo adottare la terminologia indicata perché, oltre a sembrarci
più didattica, è stata sanzionata da Paolo VI in due discorsi relativi
al Concilio Vaticano II[7].
Ad analoga confusione si presta la parola «solenne», che talora indica
il pronunciamento «di per se stesso infallibile quanto alla sostanza»,
talora quello che, inoltre, si circonda di formule particolarmente
solenni quanto «al modo in cui sono pronunciate»[8].
Pronunciamento pontificio “ex cathedra”
Analizziamo inizialmente il magistero
pontificio straordinario. Dalle lezioni di catechismo, ogni cattolico
ricorda che il Papa è infallibile quando parla ex cathedra, e in
materia di fede e di morale. Formula vera, ma che per il suo carattere
estremamente laconico può indurre in inganno, e perciò richiede alcune
spiegazioni. Infatti, che cosa significa ex cathedra? Parlare
dalla Cattedra di Pietro significa soltanto insegnare ufficialmente?
Significa rivolgersi alla Chiesa universale? Le encicliche, per esempio,
essendo documenti ufficiali, in generale diretti a tutta la Chiesa, sono
ipso facto pronunciamenti ex cathedra? Nella definizione
della infallibilità pontificia, nel Concilio Vaticano I, troviamo la
soluzione chiave per questi dubbi. La costituzione Pastor Aeternus
stabilisce le condizioni necessarie per la infallibilità delle
definizioni pontificie. Insegna che il Papa è infallibile «quando parla
ex cathedra, cioè quando, adempiendo l’ufficio di Pastore e di Dottore
di tutti i cristiani, in virtù della sua suprema autorità apostolica,
definisce una dottrina riguardante la fede ed i costumi, che deve
tenersi da tutta la Chiesa»[9].
I teologi sono unanimi nel vedervi la soluzione del problema delle
condizioni della infallibilità pontificia[10].
Pertanto; le condizioni necessarie perché si abbia un pronunciamento del
magistero pontificio straordinario sono quattro: 1°) che il Papa parli
come Dottore e Pastore universale; 2°) che usi della pienezza della sua
autorità apostolica; 3°) che manifesti la volontà di definire e di
obbligare a credere; 4°) che tratti di fede o di morale. La
infallibilità è una facoltà che risiede nella persona del Pontefice come
in un essere dotato di intelligenza e di volontà. Egli userà o non userà
di questo potere, a seconda che voglia o no. Nella sua vita privata, per
esempio in una conversazione con amici o in una lettera ad un parente, è
chiaro che il Papa non sta usando del suo potere di definire. Da questo
deriva la prima condizione, e cioè che parli come Maestro universale. In
più di un documento Benedetto XIV afferma che non emette una certa
opinione teologica come Sommo Pontefice ma come semplice dottore privato.
Lo stesso ha dichiarato San Pio X a proposito di affermazioni che il
Papa fa in udienze private[11].
Ma perché si abbia infallibilità non è sufficiente che il Papa insegni
come Maestro universale. È infatti necessario che sia rispettata una
seconda condizione, e cioè che parli usando la pienezza dei suoi poteri.
L'importanza e la gravità di un pronunciamento infallibile sono tali che
è necessario sia ben chiaro che, emettendolo, il Papa sta facendo uso
della pienezza delle prerogative che gli competono come legittimo
successore di San Pietro. Per questa ragione tanto Pio IX nella
definizione della Immacolata Concezione quanto Pio XII in quella della
Assunzione di Maria in Cielo dichiarano di parlare «per l’autorità di
nostro Signore Gesù Cristo, dei Santi Apostoli Pietro e Paolo e Nostra».
Tuttavia, anche questo non basta. Infatti, anche parlando come Maestro
universale e nell'uso di tutta la sua autorità, il Papa può limitarsi a
raccomandare una dottrina, o a ordinare che sia insegnata
nei seminari, o a mettere in guardia i fedeli dal pericolo presente
nella sua negazione. Per questa ragione vi è una terza condizione, e
cioè la manifestazione della volontà di definire o obbligare a
credere come divinamente rivelata. Questa volontà di definire
manca, per esempio, nei documenti, che tuttavia sono tanto saggi,
positivi ed energici, con i quali i Papi hanno raccomandato o anche
imposto ai professori di filosofia e sacra teologia lo studio e
l'insegnamento del tomismo. Tra gli altri, si possono vedere 1'enciclica
Aeterni Patris di Leone XIII, il ‘motu proprio’ Doctoris
angelici di san Pio X, e l'enciclica Studiorum ducem di Pio
XI. L'ultima condizione è che si tratti di materia di fede e di morale.
Lasciamo da parte questo punto, perché esorbiterebbe dai limiti di
questo articolo lo studio degli oggetti primari e secondari della
infallibilità[12].
La “volontà di definire”
Il punto
cruciale del problema è nella terza condizione, e cioè che vi sia
intenzione di definire ed obbligare a credere .
Come si manifesta questa intenzione? Con 1'uso della parola «definiamo»?
Con la scomunica di chi dica il contrario? Con la natura giuridica del
documento? Nessuno di questi segni da solo è apodittico[13].
Fondamentale è che sia chiaro, in un modo o nell’altro, che il Papa
vuole definire una verità da credere obbligatoriamente in quanto
divinamente rivelata. Per questa ragione, nelle definizioni solenni,
i Sommi Pontefici accumulano i verbi per rendere indiscutibile la loro
intenzione: «promulghiamo, decretiamo, definiamo, dichiariamo,
proclamiamo», ecc. In altri casi, potranno mancare tali verbi, ma le
circostanze che circondano il documento mostreranno che vi è stata
volontà di definire. È quanto accade quando il Papa impone a tutta
la Chiesa l'accettazione di una formula di fede. O quando risolve
ufficialmente, definitivamente ed in maniera obbligatoria una
disputa dottrinale sorta tra i vescovi, in un documento indirizzato, in
modo almeno indiretto, alla Chiesa universale.
Magistero universale
straordinario
Il Concilio Vaticano I non ha
dichiarato in che condizioni un Concilio ecumenico è infallibile. Ma,
per analogia con il magistero pontificio, si può affermare che le
condizioni sono le stesse quattro. Come il Papa, il Concilio ha la
facoltà di essere infallibile, ma può usarne o no, a sua volontà. Molti
cattolici male informati potrebbero a questo punto obiettarci di avere
sempre sentito dire che ogni Concilio ecumenico è necessariamente
infallibile. Questo non è però quanto dicono i teologi. San Roberto
Bellarmino spiega che solo dalle parole del Concilio si può sapere se i
suoi decreti sono proposti come infallibili. E conclude che, quando
le espressioni al riguardo non sono chiare, non è certo che tale
dottrina sia di fede[14].
E, se non è certo, non è da credere, perché, secondo il Codice di
Diritto Canonico, «nessuna verità deve essere considerata come
dichiarata o definita come da credere, a meno che questo consti in modo
manifesto»[15].
Costanza di un
insegnamento nel magistero ordinario
Non si può definire il magistero ordinario, sia
pontificio che universale, come quello costituito dagli insegnamenti che
non godono della nota della infallibilità. È vero che, di per sé, cioè
isolato dagli altri, un insegnamento del magistero ordinario senza la
voluntas definiendi non comporta 1'infallibilità. Cosi, quando
l'enciclica Ad diem illum, di san Pio X, sostiene la
Corredenzione di Maria, ma non obbliga a crederla come divinamente
rivelata non dice nulla che impegni l’infallibilità pontificia. Quindi,
in questo caso, siamo ben lontani dalle definizioni solenni (quanto alla
sostanza e al modo), come per esempio da quella della bolla
Ineffabilis Deus, che ha definito l’Immacolata Concezione, e che da
sola chiuderebbe la questione, anche se non vi fosse nessun altro
pronunciamento pontificio in proposito. Tuttavia, il magistero ordinario
può, in altro modo, comportare l’infallibilità. Così, a proposito della
Corredenzione, il padre J. A. Aldama dice: «Benché il magistero
ordinario del Pontefice Romano non sia di per sé infallibile, se però
insegna costantemente e per un lungo periodo di tempo una certa
dottrina a tutta la Chiesa, come accade nel nostro caso [quello della
Corredenzione], si deve assolutamente ammettere la sua infallibilità; in
caso contrario, la Chiesa indurrebbe in errore»[16].
Pertanto, secondo il padre Aldama, la Corredenzione Mariana è dottrina
già oggi infallibilmente insegnata dalla Chiesa, benché non sia ancora
stata oggetto di qualche pronunciamento straordinario quanto al modo,
sia pontificio che universale. In questo caso ci troviamo di fronte alla
infallibilità del magistero ordinario per la continuità di uno stesso
insegnamento. Si tratta di un principio importantissimo, di cui
generalmente si dimenticano molti cattolici che studiano la nostra fede[17].
Il fondamento dottrinale di questo titolo di infallibilità è quello
indicato dal padre Aldama: se in una lunga e ininterrotta serie di
documenti ordinari su uno stesso punto i Papi e la Chiesa universale
potessero ingannarsi, le porte dell'inferno avrebbero prevalso
contro la Sposa di Cristo. Essa si sarebbe trasformata in maestra di
errori, la cui influenza pericolosa e perfino nefasta i fedeli non
avrebbero modo di sfuggire. Evidentemente il fattore tempo non e l'unico
di cui si debba tenere conto. Ve ne sono numerosi altri. Secondo la
classica formula di san Vincenzo di Lerino, dobbiamo credere a quanto è
stato insegnato sempre, ovunque e da tutti, «quod semper, quod
ubique, quod ab omnibus». Infatti l'assistenza dello Spirito Santo
sarebbe manchevole se una dottrina insegnata sotto queste tre condizioni
potesse essere falsa. Tuttavia è necessario non intendere l'adagio in
senso esclusivo, cioè come se l’infallibilità per la continuità di uno
stesso insegnamento esistesse soltanto quando si verificassero
queste tre condizioni[18].
È possibile che qualche documento pontificio o conciliare contrasti
diametralmente con insegnamenti infallibili del passato? Evidentemente,
se anche il nuovo pronunciamento è infallibile, questa opposizione non
si può dare. Ma se non lo è, autori di vaglia - come san Roberto
Bellarmino, Suarez, Cano e Soto - prendono in considerazione questa
ipotesi come teologicamente possibile. Ed è chiaro che il
cattolico dovrebbe allora restare fedele alla dottrina infallibile.
Canonizzazione,
liturgia e leggi ecclesiastiche
Nello studio del magistero della Chiesa, tanto
ordinario quanto straordinario, meritano speciale rilievo le
canonizzazioni, la liturgia, le leggi ecclesiastiche, l’approvazione di
regole di ordini e congregazioni religiose. Nella canonizzazione, il
Sommo Pontefice afferma che un determinato servo di Dio si e santificato
e che merita il culto della Chiesa universale; e propone la sua vita
come modello per tutti i fedeli. Ora, se quell'anima si fosse dannata,
la santa Chiesa proporrebbe ai suoi figli un culto falso, e un modello
che li porterebbe alla perdizione eterna. E allora le porte dell'inferno
avrebbero prevalso sulla roccia di Pietro. Per questo il Papa nelle
canonizzazioni è infallibile secondo la dottrina più comunemente
insegnata. Le dottrine implicitamente insegnate, raccomandando
l’imitazione e la venerazione del nuovo santo, non sono abbracciate
dalla infallibilità. Nella canonizzazione è infallibile soltanto
la dichiarazione che il servo di Dio è in Cielo. In certi passi, gli
autori pongono le canonizzazioni nel magistero ordinario, mentre in
altri le classificano nel magistero straordinario. Evidentemente queste
due posizioni non sono contraddittorie. La dichiarazione che una data
persona si è salvata è infallibile di per se stessa, e quindi fa parte
del magistero straordinario. E d'altra parte 1'insegnamento dottrinale
implicitamente contenuto nella canonizzazione appartiene al magistero
ordinario[19].
Per la stessa ragione per cui le porte dell'inferno prevarrebbero sulla
Chiesa se il Papa orientasse i fedeli verso la perdizione eterna,
le leggi ecclesiastiche e in modo speciale l’approvazione delle regole
religiose comportano in qualche modo la infallibilità. Se, per esempio,
la Santa Sede, con un atto legislativo paragonabile a quello che
sarebbe, in materia dottrinale, una definizione dogmatica solenne,
obbligasse i fedeli ad una pratica peccaminosa, o approvasse
una regola di vita condannabile, si sarebbe trasformata in strumento di
condanna. Anche le orazioni della sacra liturgia possono comportare la
infallibilità, a seconda del grado di autorità che la Chiesa ha in esse
voluto impegnare. «Lex orandí, lex credendi - la legge della
preghiera è la legge della fede». Come potrebbe la Chiesa, attraverso le
preci che impone o raccomanda con tutto il peso della sua autorità,
instillare nelle anime princìpi contrari alla fede? A somiglianza di
quanto accade con gli insegnamenti direttamente dottrinali, non sono
garantite dal carisma della infallibilità le leggi disciplinari e
liturgiche, nella cui approvazione la Chiesa non abbia voluto
impegnare la pienezza della sua autorità. Inoltre, l’infallibilità
relativa ad una legge ecclesiastica o liturgica non comporta
l’ammissione che sia la più perfetta possibile. I diversi titoli di
infallibilità che abbiamo indicati non si devono confondere con la
cosiddetta “infallibilità passiva dei fedeli”. Questa espressione,
corrente nella sacra teologia, indica che i figli della Chiesa,
seguendone gli insegnamenti, conosceranno certamente la vera fede. Ma
non compete loro nessuna missione ufficiale di magistero, ossia la loro
parte è a questo riguardo puramente passiva[20].
Valore dei documenti
non infallibili
L'impegno nello studio dei diversi titoli di
infallibilità non ci deve, però, portare a mettere in ombra i documenti
non infallibili. Infatti, gran parte degli insegnamenti contenuti nelle
encicliche, nelle allocuzioni pontificie, nelle lettere dirette dalla
Santa Sede a vescovi e a congressi di tutto il mondo, nei decreti delle
Sacre Congregazioni Romane, non comportano l’infallibilità. Con questo
pretesto dobbiamo disprezzarli? Questo cercarono di fare i modernisti
con i documenti pubblicati contro di loro da San Pio X. E già allora si
trattava di un vecchio problema, perché eretici anteriori erano ricorsi
alla stessa insidia con l’intento di poter rimanere all’interno della
Chiesa per meglio diffondere il loro veleno. Dei numerosi documenti
pontifici che insegnano quale deve essere la posizione dei fedeli di
fronte ai pronunciamenti non infallibili, citiamo soltanto un passo
dell’enciclica Humani generis di Pio XII: «Né si deve ritenere
che gli insegnamenti delle encicliche non richiedano, per sé, il nostro
assenso, col pretesto che i Pontefici non vi esercitano il potere del
loro magistero supremo. Infatti questi insegnamenti sono del magistero
ordinario, per cui valgono pure le parole: "Chi ascolta voi, ascolta me"
(Lc. X, 16)»[21].
Come si vede, Pio XII dice: «per sé», perché in realtà, per accidens,
in casi evidentemente non normali, si possono presentare situazioni
in cui sia lecito sospendere l'assenso rispetto a un documento del
magistero. È quanto insegnano i teologi. Nel testo che di seguito
citiamo, dom Nau tratta in modo speciale delle encicliche, ma è chiaro
che l’affermazione vale per qualsiasi documento del magistero ordinario:
«Un solo motivo potrebbe farci sospendere il nostro assenso: una
opposizione precisa tra un testo di enciclica e le altre testimonianze
della Tradizione. Anche in questo caso, una tale opposizione non
potrebbe essere presunta, ma esigerebbe una prova, che solo
difficilmente potrebbe essere ammessa»[22].
I documenti del Concilio Vaticano II sono infallibili?
A questo punto, alla mente del lettore
affiorerà inevitabilmente una domanda: il Concilio Vaticano II ha
usato la prerogativa della infallibilità? La risposta è semplice e
categorica: no. In nessuna occasione i Padri conciliari hanno
avuto la voluntas definiendi et obligandi, cioè in nessuna
occasione hanno osservato la terza condizione di infallibilità sopra
indicata. Già nella fase preparatoria della sacra assemblea Giovanni
XXIII aveva dichiarato che essa non avrebbe definito verità da credere,
ma doveva avere soltanto un carattere pastorale. Tali
dichiarazioni di Giovanni XXIII non ci sembrano tuttavia sufficienti per
autorizzare l’affermazione che il Concilio non ha usato del suo potere
di definire. Infatti la sovranità del Papa nella Chiesa di Dio è
assoluta. Niente impediva che, avendo Giovanni XXIII convocato un
Concilio pastorale, lui stesso o il suo successore decidesse
posteriormente di trasformarlo in un Concilio dogmatico. E, d'altra
parte, in via di principio niente impedisce che un Concilio
principalmente pastorale definisca anche e secondariamente un dogma, dal
momento che un dogma non è qualcosa di anti-pastorale, ma solo
sovra-pastorale! La prova che il Vaticano II non ha voluto definire
nessun dogma è data dai suoi atti e del tenore dei suoi documenti, in
nessuno dei quali si trova in modo non equivoco la manifestazione della
volontà di definire. Si veda in proposito la dichiarazione del 6 marzo
1964 della Commissione Dottrinale[23].
Questa dichiarazione ha un’enorme importanza, non solo per essere stata
ripetuta posteriormente dalla stessa commissione[24],
e applicata ufficialmente a più di uno schema[25],
ma soprattutto perché Paolo VI l'ha indicata come norma di
interpretazione di tutto il Concilio[26].
Qualche teologo potrebbe discordare da quanto abbiamo appena affermato,
se non vi fossero diversi pronunciamenti di Paolo VI che sono venuti a
dirimere questa importante questione in modo definitivo e irrevocabile.
Chiudendo il Concilio, egli ha dichiarato che, in esso «il magistero
della Chiesa [...] non ha voluto pronunciarsi con sentenze dogmatiche
straordinarie»[27].
Posteriormente, in occasioni meno solenni, ma in modo ancora più chiaro
e circostanziato, Paolo VI ha riaffermato che il Concilio «ha evitato
di pronunciare in modo straordinario dogmi dotati della nota di
infallibilità», ma «ha [...] munito i suoi insegnamenti dell'autorità
del supremo magistero ordinario»[28];
e che ha avuto come uno dei suoi punti programmatici «quello [...] di
non dare nuove solenni definizioni dogmatiche»[29].
Un Concilio ha solo l'autorità che il Papa gli vuole attribuire. Orbene,
questi pronunciamenti pontifici, posteriori alla promulgazione dei
documenti conciliari, mettono fine a tutti i dubbi che potessero
sussistere. Il documento del Concilio Vaticano II sulla Chiesa si
intitola «costituzione dogmatica Lumen gentium». Se ne può
dedurre che in esso vi sia qualche definizione dogmatica? La domanda può
parere superflua, ma la poniamo per mettere in guardia il lettore contro
questo errore, in cui alcuni sono incorsi. Sappiamo anche di un
professore di teologia che vi è caduto, affermando che il titolo di «costituzione
dogmatica» è sufficiente per provare che tutto quanto è contenuto
nella Lumen gentium è dogma. Evidentemente l'aggettivo
«dogmatica» significa soltanto, nel caso, che si tratta di materia che
ha rapporto con il dogma. Nello stesso senso, non è dogma
tutto quello che si legge in un manuale di teologia dogmatica. Come
la pastorale ha rapporto col dogma ma non è dogma. Non cerchiamo,
quindi, di dare al Vaticano II un assenso che esso stesso non ci ha
chiesto.
Arnaldo Vidigal Xavier
Da Silveira
«Catolicismo» n° 202, ottobre 1967, San Paolo del
Brasile.
[4]
DB, 44, 498, 633, 658
ss., 1325, 1500, 1503, 1698 ss., 1821, 2091, 2147-a.
[5]
Mons. Antonio De
Castro Mayer,
Problemi dell’apostolato moderno, trad. it., Edizioni
dell'Albero, Torino, 1963, p. 114.
[6]
Cfr. Ioachim Salaverri,
De Ecclesia Christi, in Sacrae Theologiae Summa, BAC,
Madrid, 1958, vol. I, pp. 68l-682;
Paul Nau, El
magisterio pontificio ordinario, lugar teologico, in Verbo,
Madrid, n. 14, pp. 37-38;
Sisto Cartechini,
Dall'Opinione al Domma, La Civiltà Cattolica, Roma, 1953, p.
42.
[7]
Cfr. Paolo VI, Discorso
del 7-12-1965, in Insegnamenti di Paolo VI, vol. III,
Tipografia Poliglotta Vaticana, Roma, 1966, p. 822; Id.,
Discorso del 12-1-1966, in Insegnamenti di Paolo VI, cit.,
vol. IV, Roma, 1967, p. 700.
[8]
Cfr. Charles Journet,
L’Eglise du Verbe Incarné, Desclée, Friburgo, 1962, vol. I,
p. 534, n. 2; Paul Nau,
Une source doctrinale: les encycliques, Les Editions du
Cèdre, Parigi, 1952, p. 65.
[10]
Cfr. Franciscijs Diekamp,
Theologiae Dogmaticae Manuale, Desclée, Parigi-Tours-Roma,
1933, vol. I, p. 71; Luduvicus Billot, Tractatus de Ecclesia
Christi, Giachetti, Prato, 1909, tomo I,
pp. 639 ss.; Lucien Choupin,
Valeur des décisions doctrianales et dísciplinaires du
Saint-Siège, Beauchesne, Parigi, 1928, p. 6; J. M. Hervé,
Manuale Theologiae Dogmaticae, Berche, Parigi, 1952, vol. I,
pp. 473 ss.;
Charles Journet,
op. cit., vol. I, p. 569;
Paul Nau, El
magisterio pontificio ordinario, lugar teologico, cit., p. 43;
Ioachim Salaverri., op.
cit., p. 697; Sisto Cartechini.,
op. cit., p. 40.
[11]
Cfr. Paul Nau, El
magisterio pontificio ordinario, lugar teologico, cit., p, 48,
n. 35.
[12]
Cfr. Ludovicus Billot,
op. cit., pp. 392 ss.; Lucien
Choupin, op. cit., pp. 38 ss.; J. M. Hervé,
op. cit., pp, 496 ss.; Ioachim
Salaverri, op. cit., pp. 729 ss.
[13]
Cfr. Sisto Cartechini,
op. cit., pp. 29, 31, 36, 54.
[14]
Cfr. San Roberto Bellarmino,
De Conciliis, 2, 12, in Opera omnia, Natale
Battezzati, Milano, 1858, vol. II.
[15]
Codex Iurís Canonici (1917), can. 1323, 2. Nello stesso
senso, cfr. Sisto Cartechini,
op. cit., p. 26.
[16]
Josephus A. De Aldama,
Mariologia, in Sacrae Theologiae Summa, BAC, Madrid,
1961, vol. III, p. 418.
[17]
Cfr. Paul Nau, Une
source doctrinale: les encycliques, cit., pp. 68 ss.; Id.,
El magisterio pontificio ordinario lugar teologico, cit pp.
47 ss
[18]
Cfr. Franciscus Diekamp, op. cit. p. 68.
[19]
Cfr. Sisto Cartechini,
op. cit., pp. 36, 53, 110, 174.
[20]
Cfr. Paul Nau, El
Magisterio pontificio ordinario lugar teologico, cit., p. 45;
Sisto Cartechini, op.
cit., p. 251.
[21]
Pio XII, Humani
generis, 12-8-1950, in La Chiesa, “Insegnamenti
pontifici” a cura dei monaci di Solesmes, trad. it., Edizioni
Paoline, Roma, 1961, p. 248.
[22]
Paul Nau,
Une source doctrinale: les encycliques, cit. pp. 83-84.
[23]
Cfr. L'Osservatore Romano, edizione in francese, 18-12-1964,
p. 10.
[25]
Cfr. L'Osservatore Romano, edizione in francese, 26-11-1965,
p. 3.
[26]
Cfr. Paolo VI, Discorso
del 12-l-1966, in Insegnamenti di Paolo VI, cit., vol VI,
Roma, 1967, p. 700
[27]
Id., Discorso del
7-l2-1965, ibid., vol. III, Roma, 1966, p. 722
[28]
Id., Discorso del
12-1-1966, ibid., vol. IV, p. 700.
[29]
Id., Discorso
dell’8-3-1967, ibid., vol. V, Roma, 1968
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