|
SE SIA LECITA LA RESISTENZA PUBBLICA
ALLE DECISIONI DELL’AUTORITÀ ECCLESIASTICA

Introduzione
La Chiesa
insegna che di fronte ad una decisione erronea dell’autorità
ecclesiastica al cattolico ben istruito nella dottrina cristiana è
lecito non solo negare il suo assenso a questa decisione, ma
anche in certi casi estremi ed eccezionali, opporsi a essa perfino
pubblicamente. Addirittura, tale opposizione può costituire un vero
e proprio dovere.
L’autorità dei vescovi
Dom
Prosper Guéranger, abate di Solesmes, scrivendo di san Cirillo di
Alessandria, insigne avversario del nestorianesimo, insegna: «Quando
il pastore si cambia in lupo, tocca soprattutto al gregge difendersi. Di
regola, senza dubbio, la dottrina discende dai vescovi ai fedeli; e non
devono i sudditi giudicare nel campo della fede i capi. Ma nel tesoro
della rivelazione vi sono dei punti essenziali dei quali ogni cristiano,
per ciò stesso ch’è cristiano, deve avere la necessaria conoscenza e la
dovuta custodia»[29].
Analizzando i diversi fattori che contribuiscono a una sempre maggiore
esplicitazione dei dogmi nel corso dei secoli,
Hervé elogia l’opposizione
fatta dai fedeli contro Nestorio, patriarca eretico di Costantinopoli: «Sotto
l’ispirazione dello Spirito Santo, i fedeli possono essere spinti a
comprendere e a credere meglio quando aumenta la pietà e il culto,
favorendo così il progresso del dogma. Infatti la sollevazione dei
fedeli contro Nestorio fu di grande aiuto alla definizione della divina
Maternità della Santissima Vergine […]»[29].
Mons. Antonio de Castro Mayer,
l’illustre vescovo di Campos, ha pubblicato un documento in cui ricorda
la dottrina tradizionale sul diritto di resistenza alla autorità
ecclesiastica ingiusta. Si tratta della lettera di approvazione al “Vademécum
do catolico fiel”, nel quale quattrocento sacerdoti di diversi
Paesi, combattendo il progressismo, espongono i principi della fede
cattolica autentica ed invitano i fedeli ad opporsi all’eresia
neomodernista che oggi invade tutto il mondo. Nella sua lettera di
approvazione di questo Vademécum, il vescovo di Campos ne
dichiara la grandissima opportunità e aggiunge: «non ci vengano a
dire che non tocca ai fedeli – come proclama il Vademécum – giudicare
quello che succede nella Chiesa; che devono soltanto seguire docilmente
l’orientamento dato dai ministri del Signore. Non è vero. La
storia della Chiesa elogia l’atteggiamento dei fedeli di Costantinopoli
che si opposero alla eresia del loro patriarca Nestorio». Quindi
mons. Antonio de Castro Mayer cita il testo di dom Guéranger che abbiamo
riprodotto sopra.
«Gli resistetti in faccia, perché meritava di
essere ripreso»
Sarà legittimo, in casi estremi resistere
anche a decisioni del Sommo Pontefice? In risposta a questa domanda,
trascriviamo soltanto documenti relativi alla resistenza pubblica
perché, se in certe circostanze essa è legittima, a maggior ragione la
sarà l’opposizione privata a una decisione papale. Nessun autore, a
nostra scienza, ha mai sollevato dubbi quanto al diritto di una simile
opposizione privata. Questa potrà manifestarsi in due modi: esponendo
alla Santa Sede le ragioni che militano contro il documento; o
attraverso la cosiddetta «correzione fraterna», cioè con un avvertimento
dato in privato, con l’intenzione di ottenere la correzione dell’errore
commesso[29].
Passiamo ai testi che ammettono la resistenza pubblica in casi
particolarissimi:
a.
San Tommaso d’Aquino,
in diverse sue opere, insegna che in casi estremi è lecito resistere
pubblicamente a una decisione pontificia, come san Paolo ha resistito in
faccia a san Pietro: «essendovi un pericolo prossimo per la fede,
i prelati devono essere ripresi, perfino pubblicamente, da parte
dei loro soggetti. Così san Paolo, che era soggetto a san Pietro, lo
riprese pubblicamente, in ragione di un pericolo imminente di
scandalo in materia di fede. E, come dice il commento di
sant’Agostino, “lo stesso
san Pietro diede l’esempio a coloro che governano, affinché essi,
allontanandosi qualche volta dalla buona strada, non rifiutino come
indebita una correzione venuta anche dai loro soggetti” (ad Gal.
II, 14)»[29].
Nel commento all’Epistola ai Galati, studiando l’episodio in cui san
Paolo resistette in faccia a san Pietro,
san Tommaso scrive: «La
riprensione fu giusta e utile, e il suo motivo non fu di poco conto: si
trattava di un pericolo per la preservazione della verità
evangelica […]. Il modo della riprensione fu conveniente, perché fu
pubblico e manifesto. Perciò san Paolo scrive: “Parlai a Cefa, cioè a
Pietro, “di fronte a tutti”, perché la simulazione operata da san Pietro
comportava un pericolo per tutti. In 1 Tim. V, 20
leggiamo: “coloro che hanno peccato riprendili di fronte a tutti”.
Questo si deve intendere dei peccatori manifesti, e non di quelli
occulti, perché con questi ultimi si deve procedere secondo l’ordine
proprio alla correzione fraterna»[29].
San Tommaso osserva anche che il citato passo della Scrittura contiene
insegnamenti tanto per i prelati quanto per i loro soggetti: «Ai prelati
[fu dato esempio] di umiltà perché non rifiutino di accettare richiami
da parte dei loro inferiori e soggetti: e ai soggetti [fu dato] esempio
di zelo e libertà, perché non temano di correggere i loro prelati,
soprattutto quando la colpa è stata pubblica ed è ridondata in pericolo
per molti»[29].
b.
Francisco De Vitoria.
L’eminente teologo domenicano del secolo XVI scrive: «Cajetanus,
nella stessa opera in cui difende la superiorità del Papa sul concilio,
al cap. 27 dice: “Orbene, si deve resistere in faccia al Papa che
pubblicamente distrugge la Chiesa, per esempio concedendo benefici
ecclesiastici solo per denaro o in cambio di servigi; e si deve negare,
con tutta l’ubbidienza e il rispetto, la presa di possesso di tali
benefici da parte di coloro che li hanno comperati” […]. E
Silvestro [Pireria], alla
parola Papa, paragrafo 4, si chiede “Che cosa si deve fare quando il
Papa, con i suoi cattivi costumi, distrugge la Chiesa?” E al paragrafo
15: “Che fare se il Papa volesse, senza ragione abrogare il diritto
positivo?” A questo risponde: “Peccherebbe certamente; non gli si
dovrebbe permettere di agire così, e non gli si dovrebbe ubbidire in
quanto fosse cattivo; ma si dovrebbe resistergli con una riprensione
cortese”. […]. Di conseguenza, se volesse dare tutto il tesoro della
Chiesa o il patrimonio di san Pietro ai suoi parenti, se volesse
distruggere la Chiesa, o fare altre cose di questo genere, non gli si
dovrebbe permettere di agire in tale modo, ma si avrebbe l’obbligo di
opporgli resistenza. La ragione di questo sta nel fatto che egli non ha
il potere per distruggere; quindi, constatando che lo fa, è lecito
resistergli.[…]. Da tutto questo deriva che, se il Papa, con i suoi
ordini e i suoi atti, distrugge la Chiesa, gli si può resistere e
impedire l’esecuzione dei suoi comandi […]. Seconda prova della tesi.
Per diritto naturale è lecito respingere la violenza con la violenza (“vim
vi repellere licet”). Ora, con tali ordini e dispense, il Papa
esercita una violenza, perché agisce contro il diritto, come è stato
provato sopra. Quindi è lecito resistergli. Come osserva
Cajetanus, non
facciamo questa affermazione nel senso che qualcuno possa
essere giudice del Papa o avere autorità su di lui, ma nel senso che
è lecito difendersi. Chiunque, infatti, ha il diritto di resistere a un
atto ingiusto, di cercare di impedirlo e di difendersi»[29].
c.
Suarez:
«Se [il Papa] emana un ordine contrario ai buoni costumi, non gli si
deve ubbidire: se tenta di fare qualcosa di manifestamente contrario
alla giustizia e al bene comune, sarà lecito resistergli; se attaccherà
con la forza, potrà essere respinto con la forza, con la moderazione
propria della legittima difesa [cum moderamine inculpatae tutelae]»
[29].
d.
San Roberto Bellarmino:
«così come è
lecito resistere al Pontefice che aggredisce il corpo, così pure è
lecito resistere a quello che aggredisce le anime, o che perturba
l’ordine civile, o, soprattutto, a quello che tentasse di distruggere la
Chiesa. Dico che è lecito resistergli non facendo quello che ordina e
impedendo la esecuzione della sua volontà: non è però lecito
giudicarlo, punirlo e deporlo, poiché questi atti sono propri
a un superiore»
[29].
e.
Cornelio a Lapide.
L’illustre esegeta mostra che secondo sant’Agostino, sant’Ambrogio, san
Beda, sant’Anselmo e molti altri Padri, la resistenza di san Paolo a san
Pietro è stata pubblica «perché in questo modo lo scandalo pubblico dato
da san Pietro fosse riparato da un richiamo anch’esso pubblico»
[29].
Dopo aver analizzato le diverse questioni teologiche ed esegetiche
sollevate dall’atteggiamento assunto da san Paolo, Cornelio a Lapide
scrive: «che i superiori possano essere ripresi, con umiltà e carità
dagli inferiori, affinché la verità sia difesa, è quanto dichiarano
sulla base di questo passo [Gal. II, 11] sant’Agostino (Epist.
19), san Cipriano, san Gregorio, san Tommaso e altri sopra citati. Essi
insegnano chiaramente che san Pietro, pur essendo superiore, fu ripreso
da san Paolo […]. A ragione dunque,
san Gregorio disse (Homil.
18 in Ezech.): “Pietro tacque, affinchè, essendo il primo nella
gerarchia apostolica, fosse anche il primo nella umiltà”. E
sant’Agostino affermò (Epist.
19 ad Hieronymum): “Insegnando che i superiori non devono rifiutare
di lasciarsi richiamare dagli inferiori, san Pietro ha dato alla
posterità un esempio più eccezionale e più santo di quello di san Paolo,
insegnando che, nella difesa della verità, e con carità, ai minori è
dato avere l’audacia di resistere senza timore ai maggiori”»
[29].
f.
Wernz
e
Vidal. L’opera Ius Canonicum di Wernz-Vidal ammette,
citando Suarez, che, in casi estremi, è lecito resistere a un cattivo
papa: «I mezzi che si possono usare contro un cattivo Papa senza
offendere la giustizia sono, secondo
Suarez (Defensio fidei
catholicae, lib. IV, cap. 6, nn. 17-18), l’aiuto abbondantissimo
della grazia di Dio, la speciale protezione dell’Angelo Custode, la
preghiera della Chiesa universale, l’ammonimento o correzione fraterna
in segreto o anche in pubblico, e perfino la legittima difesa
contro, una aggressione sia fisica che morale»
[29].
g.
Peinador.
Gli autori contemporanei fanno loro le affermazioni degli antichi
sull’argomento che stiamo analizzando. Così Peinador, citando ampi brani
di san Tommaso, scrive: «“anche il suddito può essere obbligato alla
correzione fraterna del suo superiore”. (S. Theol., II-II, q. 33,
a. 4). Infatti anche il superiore può essere spiritualmente bisognoso, e
niente impedisce che da tale bisogno sia liberato dal suddito. Tuttavia
“nella correzione nella quale i sudditi riprendono i loro prelati,
bisogna agire in modo conveniente, cioè non con insolenza e asprezza, ma
con mansuetudine e riverenza” (S. Theol., ibidem). Perciò, in
generale il superiore deve sempre essere ammonito privatamente “Si tenga
però presente che, essendovi pericolo prossimo per la fede, i
prelati devono essere richiamati dai sudditi anche pubblicamente”
(S. Theol., II-II, q. 33, a. 4, ad 2)»
[29].
Una divergenza apparente
Come si è visto, gli autori che dichiarano
lecito, in casi straordinari, opporsi anche pubblicamente a qualche
decisione erronea dell’autorità ecclesiastica e anche della Sede romana,
sono numerosi e di grande valore. Se aggiungiamo gli esempi storici di
santi che si sono comportati in questo modo concludiamo che si tratta di
una tesi pacifica nella Chiesa. Esiste però, un fatto che a qualcuno
sembrò togliere a questa tesi il suo carattere pacifico: in testi tanto
di dogmatica che di morale è frequente – e anche comune – la sentenza
secondo cui non è mai lecito al fedele rompere il “silenzio
ossequioso” verso un documento papale, anche di fronte alla evidenza
che in esso vi è qualche errore. In uno studio precedente, abbiamo già
affrontata la delicata questione del “silenzio ossequioso”[29].
Solo per fissare i dati fondamentali del problema, riassumiamo
rapidamente ciò che allora abbiamo scritto:
1)
un documento del
Magistero è di per sé stesso infallibile solo quando ottempera alle
condizioni esplicitate dal Concilio Vaticano I[29];
2)
i documenti che non
ottemperano a queste condizioni non sono di per sé infallibili, e
quindi possono in via di principio e anche se in casi
rarissimi, contenere qualche errore;
3)
quindi, in via di
principio, non si può escludere l’ipotesi che una persona dotta, dopo un
accurato esame di un determinato documento del magistero non
infallibile, giunga all’evidenza che in esso vi è qualche errore;
4)
in questa ipotesi, sarà
necessario agire con circospezione e umiltà, usando tutti i mezzi
ragionevoli per chiarire la questione, tra i quali ha particolare
rilievo la domanda di spiegazione presso l’organo del magistero
da cui è stato emanato il documento;
5)
se, dopo aver usato
tutti i mezzi consigliabili, rimane l’evidenza dell’errore, sarà lecito,
a questo punto, sospendere l’assenso interno che di per sé il documento
postula.
Qui si pone il problema che ora ci impegna: sarà pure lecito, almeno in
casi estremi, rifiutare alla dichiarazione pontificia il rispetto
esterno, cioè il cosiddetto “silenzio ossequioso”? In altre parole: in
qualche ipotesi sarà lecito opporsi esternamente, forse anche
pubblicamente a un documento del magistero romano? Nella risposta a
questa domanda gli autori apparentemente divergono. Da una parte,
infatti, grandi teologi come quelli sopra citati ammettono in via di
principio che, in certe circostanze, il fedele ha il diritto e anche
il dovere di “resistere in faccia” a Pietro. Dall’altra, teologi
eminenti sembrano sostenere che assolutamente in nessuna ipotesi sarà
lecito rompere il cosiddetto “silenzio ossequioso”. Prima, però di
proporre la soluzione che ci sembra conciliare le opinioni degli uni e
degli altri vogliamo mettere sotto gli occhi del lettore alcuni testi
caratteristici nei quali sembra chiusa ogni porta per rompere il
“silenzio ossequioso”.
Il “silenzio ossequioso” sembra imporsi sempre
a)
Straub.
Egli espone il problema in questi termini: «Può accadere, per
accidens, che […] a qualcuno il decreto appaia come certamente
falso, o come opposto a un argomento tanto solido, […] che la forza di
questo argomento non sia assolutamente annullata dal peso della sacra
autorità; […] nella prima ipotesi, sarà lecito dissentire; nella
seconda, sarà lecito dubitare, o anche considerare probabile la sentenza
divergente dal sacro decreto; tuttavia, in considerazione della
riverenza dovuta alla sacra autorità, non sarà lecito contraddirla
pubblicamente […]; ma dovrà essere conservato il “silenzio”,
detto “ossequioso”»
[29].
b)
Merkelbach.
Nella Summa Theologiae Moralis, padre Merkelbach chiude l’esame
dell’argomento con queste parole: «se per accidens, in una
ipotesi per altro rarissima, dopo un esame molto accurato, a qualcuno
sembra esistano ragioni gravissime contro la dottrina così proposta,
sarà lecito, senza temerarietà, sospendere l’assenso interno; tuttavia,
esternamente sarà obbligatorio il “silenzio ossequioso”, in ragione del
rispetto dovuto alla Chiesa»
[29].
c)
Mors.
Padre José Mors
teorizza il “silenzio ossequioso” in questo modo: «è la sottomissione
esterne e rispettosa alla autorità ecclesiastica; consiste nel fatto che
non sia detto nulla [in pubblico] contro i suoi decreti. Questo silenzio
è richiesto dall’apprezzamento dovuto alla autorità ecclesiastica e per
il bene della Chiesa, anche nel caso in cui il contrario fosse
autenticamente evidente»
[29].
E padre Mors, dopo avere esposto la dottrina tradizionale sull’assenso
dovuto ai documenti del magistero, conclude: «Tuttavia, nel caso vi
siano contro il decreto ragioni autenticamente evidenti, cesserò
l’obbligo dell’assenso interno; ma anche allora rimarrà l’obbligo del
silenzio. questo caso, però, non si darà facilmente»
[29].
d)
Zalba.
«Per accidens, l’assenso interno potrà essere negato, nel caso
consti con certezza la falsità [dell’insegnamento di una Congregazione
Romana]; allo stesso modo, sarà lecito dubitare, quando ve ne siano
ragioni veramente solide. Ma tanto in un caso come nell’altro, bisogna
mantenere il “silenzio ossequioso” esterno»
[29].
Due esempi illuminanti
Vi è
autentica contraddizione tra la sentenza dei teologi che sostengono la
liceità, in casi molto rari, di resistere pubblicamente a decisioni
papali, e quella di coloro che dichiarano sempre illecita la caduta del
“silenzio ossequioso”? Si tratta di due orientamenti diversi che
realmente ed effettivamente dividono gli autori? Non lo crediamo.
Un’analisi accurata della questione mostrerò che è facile armonizzare le
due sentenze – che quindi, a nostro modo di vedere sono contraddittorie
soltanto in apparenza. In teologia, infatti, e soprattutto in
morale – e il nostro caso è prima di ordine morale che di dogmatica – si
incontrano con frequenza affermazioni generiche, tassative, assolute,
che però non hanno il valore universale che sembrano presentare.
L’autore risolve la questione in via di principio, non prendendo in
considerazione tutta la ricchissima casistica che potrebbe portare
maggiori precisazioni alla soluzione proposta. Oppure, mirando alla
soluzione di un caso concreto, presenta la sua conclusione in termini
astratti e generali, e questo può far credere – contro il suo stesso
pensiero più profondo – che la norma enunciata non ammetta eccezioni.
Due esempi renderanno più facile la comprensione del fatto cui facciamo
allusione. [….].
Demolizione di una divergenza apparente
Ciò posto,
invitiamo il lettore a rileggere attentamente i passi sopra citati, o
qualsiasi altro in cui teologi dichiarino essere sempre illecito rompere
il cosiddetto “silenzio ossequioso”. Il testo e il contesto di tali
passi rendono evidente che in essi si stabilisce soltanto un
principio generale, valido per i casi ordinari. Non vi si
prendono in considerazione ipotesi ammissibili, ma rare e
straordinarie, più proprie della casistica, come sono quelle che
avevano presenti san Tommaso d’Aquino e gli altri autori precedentemente
citati. Non si prende in considerazione, per esempio:
1.
l’ipotesi di un errore
che comporti per il popolo cristiano un “pericolo prossimo per la fede”
(come è accaduto, spiega san Tommaso, nell’episodio in cui san Paolo
resistette in faccia a san Pietro);
2.
l’ipotesi di un errore
che costituisca una “aggressione alle anime” (espressione di san Roberto
Bellarmino).
In altri
termini, la lettura dei passi in cui gli autori dichiarano proibita ogni
e qualsiasi rottura del “silenzio ossequioso” mostra che essi prendono
in considerazione soltanto il caso di qualcuno che, “in sede dottrinale”
, cioè sul semplice terreno della speculazione teologica, diverge su un
punto dal documento magisteriale. Essi non intendono con questo
dichiarare che anche sul terreno pratico nella soluzione di un concreto
caso di coscienza che affligge il fedele, sia sempre illecito agire
pubblicamente in disaccordo con la decisione del magistero. Perciò,
se tali autori fossero messi di fronte a un “pericolo prossimo per la
fede” (san Tommaso), possiamo sostenere con assoluta sicurezza che
anch’essi, seguendo le orme del Dottore Angelico, per non parlare di
quelle di san Paolo, autorizzerebbero una resistenza pubblica. Se si
trovassero di fronte a una “aggressione alle anime” (san Roberto
Bellarmino) o a uno “scandalo pubblico” (Cornelio a Lapide) in materia
dottrinale; oppure a un Papa “che si fosse allontanato dalla buona
strada” (sant’Agostino) con i suoi insegnamenti erronei e ambigui; o a
una “colpa pubblica” che ridondasse in pericolo per la fede di molti
(san Tommaso) – come potrebbero negare il diritto di resistenza e, se
necessario, di resistenza pubblica? A nostro modo di vedere sarebbe
assolutamente insufficiente per fino errata la spiegazione che potrebbe
venire in mente a qualcuno – che la citata divergenza tra gli autori
potrebbe risolversi con la distinzione tra le decisioni disciplinari e
quelle dottrinali. Alle prime sarebbe lecito resistere, alle seconde no.
Tale spiegazione ci sembra falsa per due ragioni principali:
1.
gli argomenti addotti
dal primo gruppo di autori citati valgono per decisioni sia dottrinali
che disciplinari. Le une e le altre possono, per esempio, comportare il
“pericolo prossimo per la fede” su ci san Tommaso fonda il suo
ragionamento. E, d’altro canto, anche gli argomenti del secondo gruppo
di autori valgono tanto per le decisioni disciplinari che per quelle
dottrinali. Se, per esempio, il “rispetto dovuto alla sacra autorità”
esige un silenzio assoluto di fronte a decisioni dottrinali erronee,
perché non lo esigerà di fornite a decreti disciplinari ingiusti?
2.
se si ammette la
possibilità di errore dottrinale in documenti del magistero -
possibilità che non si vede come possa essere esclusa in via di
principio
[29]
- è fuori di dubbio che anche sul terreno dottrinale vi sarà posto per
casi di coscienza gravissimi, che rendano lecita o perfino obbligatoria
la resistenza del fedele. Sostenere il contrario significherebbe
misconoscere o negare la parte fondamentale della fede nella vita
cristiana.
Arnaldo Vidigal Xavier
da Silveira
«Catolicismo» n° 224, agosto 1969, San
Paolo del Brasile.
|