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Il
Quindicinale antimodernista “sì sì no no” sta riportando tre articoli
sull’infallibilità e la questione della pastoralità del Concilio
Vaticano II del teologo brasiliano
Arnaldo Xavier Vidigal Da
Silveira, stretto collaboratore di Sua Eccellenza mons.
Antonio de Castro Mayer
Vescovo di Campos e Direttore della rivista teologica mensile
“Catolicismo” di San Paolo del Brasile nella quale sono apparsi. Adesso
li riassumo e li porgo al lettore in maniera semplificata perché ognuno,
anche i non esperti in teologia, possa farsi un’idea chiara su questi
temi. Chi volesse poi studiare gli articoli stessi li potrà consultare
su questo stesso sito tra breve. Il Da Silveira è anche l’autore di
numerosi saggi teologici sul “Novus Ordo Missae” di Paolo VI (apparsi su
“Catolicismo” tra il 1970-1971), essi furono presentati a Paolo VI da
mons. De Castro Mayer (ma attendono ancora risposta come il “Breve Esame
Critico del NOM” presentato a papa Montini dai cardinali Ottaviani e
Bacci), poi furono pubblicati in francese riuniti in un libro divenuto
celeberrimo sotto il titolo “La Nouvelle Messe de Paul VI: qu’en
penser?”, Chiré, 1975.
*
Il
magistero straordinario conciliare non è sempre infallibile
Il Concilio è magistero straordinario ‘quanto
al modo’, nel senso che non è abitualmente o
permanentemente riunito, ma straordinariamente o solennemente; tuttavia
il suo insegnamento è infallibile soltanto se definisce una
verità di fede come da credersi obbligatoriamente. Quindi il magistero
sia ordinario che straordinario è infallibile solo se ha la
‘volontà di definire e obbligare a credere’. Il teologo tedesco
Albert Lang spiega bene che «non riveste neppure importanza
essenziale il fatto che i vescovi esercitino il loro magistero ‘in modo
ordinario e universale’ [cioè sparsi nel mondo ciascuno nella propria
Diocesi], oppure esercitino il loro magistero ‘in modo solenne’
[straordinario] riuniti in un Concilio ecumenico convocato dal Papa. In
entrambi i casi sono infallibili solo se, in accordo tra di loro
e con il Papa (prima condizione), annunziano una dottrina in modo
definitivo e obbligatorio (seconda condizione)» (Compendio di
Apologetica, tr. it. Torino, Marietti, 1960, p. 461). In breve per
esercitare l’infallibilità l’essenziale è obbligare i fedeli a
credere come divinamente rivelato ciò che si definisce, sia in ‘maniera
ordinaria’ sia in ‘maniera solenne o straordinaria’ (il modo è
elemento accidentale dell’infallibilità). La forma esterna solenne o
straordinaria ‘quanto al modo’ di pronunciarsi non è per sé indice di
infallibilità; l’essenziale è imporre ‘quanto alla sostanza’, in
‘maniera ordinaria o straordinaria’, la dottrina annunziata
definitivamente e obbligatoriamente per la salvezza. Onde non tutto
ciò che è magistero straordinario quanto alla forma esterna e ‘non
comune’ o ‘non ordinaria’ di pronunciarsi con formule solenni è
infallibile.
Le
quattro condizioni dell’infallibilità
La costituzione ‘Pastor Aeternus’ del
Concilio Vaticano I
stabilisce le condizioni necessarie per la infallibilità delle
definizioni pontificie straordinarie o ordinarie.
Insegna che il Papa è infallibile «quando parla ex cathedra, cioè
quando, adempiendo l’ufficio di Pastore e di Dottore di tutti i
cristiani, in virtù della sua suprema autorità apostolica, definisce una
dottrina riguardante la fede ed i costumi, che deve tenersi da tutta la
Chiesa»[i].
I teologi sono unanimi nel vedervi la soluzione del problema delle
condizioni della infallibilità pontificia[ii].
Pertanto; le condizioni necessarie perché si abbia un pronunciamento del
magistero pontificio straordinario o ordinario infallibile sono quattro:
1°) che il Papa parli come Dottore e Pastore universale; 2°) che usi
della pienezza della sua autorità apostolica; 3°) che manifesti la
volontà di definire e di obbligare a credere; 4°) che tratti di fede
o di morale.
La
‘voluntas definiendi’ nel Papa e nel Concilio
a) Il
Papa
Il punto
cruciale del problema è nella terza condizione,
e cioè che vi sia intenzione di definire ed obbligare a credere. Come
si manifesta questa intenzione? Fondamentale è che sia chiaro, in
un modo o nell’altro, che il Papa vuole definire (in maniera
‘ordinaria’ o ‘straordinaria’) una verità da credere obbligatoriamente
in quanto divinamente rivelata.
b) Il Concilio Ecumenico
Il
Concilio Vaticano I non ha
dichiarato in che condizioni un Concilio ecumenico è infallibile. Ma,
per analogia con il magistero pontificio, si può affermare che le
condizioni sono le stesse. Come il Papa, il Concilio ha la facoltà di
essere infallibile, ma può usarne o no, a sua volontà. Molti
cattolici male informati potrebbero a questo punto obiettarci di avere
sempre sentito dire che ogni Concilio ecumenico è necessariamente
infallibile. Questo non è però quanto dicono i teologi: “a posse
ad esse non valet illatio”, ossia “il passaggio da poter essere
infallibilmente assistito ed esserlo de facto non è valido”.
San Roberto Bellarmino
spiega che solo dalle parole del Concilio si può sapere se i suoi
decreti sono proposti come infallibili. E conclude che, quando
le espressioni al riguardo non sono chiare, non è certo che tale
dottrina sia di fede[iii].
E, se non è certo, non è da credere, perché, secondo il
Codice di Diritto Canonico,
«nessuna verità deve essere considerata come dichiarata o definita
come da credere, a meno che questo consti in modo manifesto»[iv].
La costanza dell’insegnamento lo rende infallibile
Tuttavia, il magistero ordinario può, in altro modo
oltre la voluntas definiendi in ‘maniera non solenne o normale’,
comportare l’infallibilità. Padre
J. A. Aldama dice: «Benché il magistero ordinario del
Pontefice Romano non sia di per sé infallibile, se però [pur senza la
voluntas definiendi esplicitata] insegna costantemente e per un
lungo periodo di tempo una certa dottrina a tutta la Chiesa, si deve
assolutamente ammettere la sua infallibilità; in caso contrario, la
Chiesa indurrebbe in errore»[v].
In questo caso ci troviamo di fronte alla infallibilità del magistero
ordinario per la continuità di uno stesso insegnamento. Il
fondamento dottrinale di questo titolo di infallibilità è quello
indicato dal padre Aldama: se in una lunga e ininterrotta serie di
documenti ordinari su uno stesso punto i Papi e la Chiesa universale
potessero ingannarsi, le porte dell'inferno avrebbero prevalso
contro la Sposa di Cristo. Essa si sarebbe trasformata in maestra di
errori, alla cui influenza pericolosa e perfino nefasta i fedeli non
avrebbero modo di sfuggire. Evidentemente il fattore tempo non è l'unico
di cui si debba tenere conto. Ve ne sono numerosi altri. Secondo la
classica formula di san Vincenzo
di Lerino, dobbiamo credere a quanto è stato insegnato ‘sempre,
ovunque e da tutti’, «quod semper, quod ubique, quod ab omnibus».
Infatti l'assistenza dello Spirito Santo sarebbe manchevole se una
dottrina insegnata “sempre, ovunque e da tutti” potesse essere falsa.
Tuttavia è necessario non intendere l'adagio in senso
esclusivo, cioè come se l’infallibilità per la continuità di uno
stesso insegnamento esistesse soltanto quando si verificassero
queste tre condizioni[vi].
Vi può essere anche solo con la voluntas definiendi in maniera
ordinaria.
Vaticano
II e infallibilità
Il Concilio
Vaticano II ha usato la prerogativa della infallibilità? La risposta è semplice e categorica: no. In
nessuna occasione i Padri conciliari hanno avuto la voluntas
definiendi et obligandi, cioè in nessuna occasione hanno osservato la
terza condizione di infallibilità sopra indicata. Solo dove ha ripetuto
ciò che la Chiesa aveva insegnato costantemente e infallibilmente il
Vaticano II è stato infallibile de facto. Già nella fase
preparatoria del Concilio Giovanni
XXIII aveva dichiarato che esso non avrebbe definito verità da
credere, ma doveva avere soltanto un carattere pastorale.
Si veda inoltre in proposito la “Dichiarazione
del 6 marzo 1964 della Commissione Dottrinale”[vii].
Questa dichiarazione ha un’enorme importanza, non solo per essere stata
ripetuta posteriormente dalla stessa commissione[viii],
e applicata ufficialmente a più di uno schema[ix],
ma soprattutto perché Paolo VI
l'ha indicata come norma di interpretazione di tutto il Concilio[x].
Vi è la
possibilità eccezionale di errore in atti del magistero
Possiamo dire che il semplice fatto secondo cui i
documenti del magistero si dividano in infallibili e in ‘non
infallibili’, lascia aperta, in tesi, la possibilità di errore in
qualcuno di quelli ‘non infallibili’, i quali per definizione
possono eccezionalmente “fallire” essendo ‘non-infallibili’. Questa
conclusione si impone in base al principio metafisico enunciato da
san Tommaso d'Aquino: «quod
possibile est non esse, quandoque non est», ossia «ciò che può non
essere [infallibile], talora non è [infallibile]»[xi].
Se, in via di principio, in un documento pontificio vi può
essere errore per il fatto di non osservare le quattro condizioni
dell’infallibilità, lo stesso si deve dire a proposito dei documenti
conciliari, quando non osservino le stesse condizioni. In altri
termini, quando un Concilio non intende definire con la voluntas
obligandi verità di fede come divinamente rivelate, a rigore può
cadere in errore. Questa conclusione deriva dalla simmetria esistente
tra la infallibilità pontificia e quella della Chiesa messa in evidenza
dallo stesso Concilio Vaticano I
[xii].
La
sospensione dell’assenso ad un atto magisteriale difforme dalla
Tradizione apostolica è lecita
●Quando vi sia «un’opposizione precisa tra un testo di
enciclica e le altre testimonianze della Tradizione apostolica»[xiii],
allora sarà lecito al fedele dotto e che abbia studiato accuratamente la
questione, sospendere o negare il suo assenso al documento
papale. La stessa dottrina si trova in teologi molto autorevoli. Ne
citiamo alcuni. Padre Diekamp:
«Questi atti non infallibili del magistero del Romano Pontefice non
obbligano a credere e non postulano una sottomissione assoluta e
definitiva. Tuttavia bisogna aderire con un assenso religioso e
interno a tali decisioni, dal momento che costituiscono atti del supremo
magistero della Chiesa, e che si fondano su solide ragioni naturali e
soprannaturali. L'obbligo di aderire ad esse può cominciare a cessare
solo nel caso, che si dà soltanto rarissimamente, in cui un uomo
idoneo a giudicare l'argomento in questione, dopo una diligente e
ripetuta analisi di tutte le ragioni, giunga alla convinzione che nella
decisione si è introdotto l'errore»
[xiv].
Padre
Merkelbach: «Finché la Chiesa non insegna con autorità
infallibile, la dottrina proposta non è di per sé irreformabile; perciò,
se per accidens ossia eccezionalmente, in un’ipotesi per altro
rarissima, dopo un esame assai accurato a qualcuno sembra che
esistano ragioni gravissime contro la dottrina così proposta, sarà
lecito senza temerarietà, ‘sospendere l'assenso interno’»
[xv]. Il consiglio dato con frequenza al
fedele in tali casi è di «sospendere il giudizio» sull'argomento.
Se questa «sospensione del giudizio» comporta un’astensione, da parte
del fedele, da qualsiasi presa di posizione di fronte all'insegnamento
pontificio in questione, essa rappresenta soltanto una delle posizioni
lecite nell’ipotesi considerata. Infatti, la «sospensione
dell’assenso interno», di cui parlano i teologi, ha maggiore
ampiezza della semplice «sospensione del giudizio» del linguaggio
corrente. A seconda del caso, il diritto di «sospendere l'assenso
interno›› comporterà, oltre al non giudicare, quello di temere che vi
sia errore nel documento del magistero, o quello di dubitare
dell’insegnamento in esso contenuto, o anche quello di respingerlo.
●Da tutto quanto esposto si deduce che, in via di
principio, 1'esistenza di errori in documenti ‘non infallibili’ del
magistero non ripugna, anche pontificio e conciliare.
Indubbiamente tali errori non possono essere durevolmente proposti nella
Santa Chiesa, al punto da mettere le anime nel dilemma di accettare
l’insegnamento falso oppure di rompere con la Chiesa. Tuttavia è
possibile, in via di principio, che per qualche tempo,
soprattutto in periodi di crisi e di grandi eresie, si trovi qualche
errore in documenti del magistero. Come è evidente, facciamo queste
osservazioni senza alcun obbiettivo demolitore. Non miriamo a
fondare le «contestazioni» ereticali con cui i progressisti o i
conciliaristi gallicani cercano, in ogni momento, di scuotere il
principio di autorità papale nella Chiesa. Quello a cui di fatto
miriamo, mettendo in risalto la possibilità di errore in documenti non
infallibili, è offrire un aiuto per illuminare i problemi di coscienza e
gli studi di molti antiprogressisti di fronte alle novità introdotte dal
Vaticano II e dal post-concilio, perché essi, per il fatto di ignorare
tale possibilità, si trovano spesso in condizione di perplessità per
quanto riguarda il Concilio Vaticano II e le riforme da esso scaturite.
“Resistenza pubblica” all’autorità ecclesiastica che erra
San Tommaso d’Aquino,
in diverse sue opere, insegna che in casi estremi è lecito resistere
pubblicamente a una decisione pontificia, come san Paolo ha resistito in
faccia a san Pietro: «essendovi un pericolo prossimo per la fede,
i prelati devono essere ripresi, perfino pubblicamente, da parte
dei loro soggetti. Così san Paolo, che era soggetto a san Pietro, lo
riprese pubblicamente, in ragione di un pericolo imminente di
scandalo in materia di fede»[xvi].
Il
magistero ordinario può essere infallibile, ma non lo è sempre di per sé
Attenzione! anche il magistero ordinario papale
può essere infallibile quando il Papa insegna in maniera ordinaria o
non solenne ‘quanto al modo’, ma obbligante ‘quanto alla sostanza’ a
credere una verità come rivelata da Dio e sempre ritenuta dalla Chiesa
(per es. Giovanni Paolo II sulla impossibilità del sacerdozio
femminile). Alle stesse condizioni è infallibile il magistero
ordinario universale, che è l’insegnamento moralmente unanime dei
vescovi sparsi nel mondo - ciascuno nella propria Diocesi - e uniti al
Papa (per es. Pio XII chiede ai vescovi di tutto il mondo se reputano
divinamente rivelata l’Assunzione di Maria SS. in cielo). Attenzione,
però! se il magistero ordinario può definire infallibilmente una
verità da credere obbligatoriamente come di fede, non significa che sia
sempre infallibile e che ogni suo pronunciamento sia una
definizione dommatica; lo è solo se vuole proporre una verità
come di fede rivelata e obbligare a crederla per la salvezza eterna.
«Generalmente basta la funzione del magistero ordinario a
costituire una verità di fede divino-cattolica, vedi Concilio Vaticano
I, sess. III, c. 3, DB, 1792: “Sono da credersi di fede divino-cattolica
tutte le cose che sono contenute nella Parola di Dio scritta o
tramandata e che sono proposte a credere dalla Chiesa, sia con
giudizio solenne sia col magistero ordinario, come
divinamente rivelate”» (P. Parente,
Dizionario di teologia dommatica, Roma , Studium, 4a ed., 1957,
voce “Definizione dommatica”). Pio
IX nella Lettera “Tuas libenter” del 21 dicembre 1863
insegna: «se si trattasse della sottomissione dovuta alla fede divina,
non la si potrebbe restringere ai soli punti definiti con
decreti emanati dai Concili Ecumenici, o dai Romani Pontefici;
ma bisognerebbe ancora estenderla a tutto ciò che è trasmesso, come
divinamente rivelato, dal magistero ordinario universale di tutta
la Chiesa sparsa nell’universo».
D. Curzio Nitoglia
12 ottobre 2010
[ii]
Cfr. F. Diekamp,
Theologiae Dogmaticae Manuale, Desclée, Parigi-Tours-Roma,
1933, vol. I, p. 71; L. Billot,
Tractatus de Ecclesia Christi, Giachetti, Prato, 1909, tomo
I, pp. 639 ss.; L. Choupin,
Valeur des décisions doctrianales et dísciplinaires du
Saint-Siège, Beauchesne, Parigi, 1928, p. 6; J. M. Hervé,
Manuale Theologiae Dogmaticae, Berche, Parigi, 1952, vol. I,
pp. 473 ss.;
C. Journet,
op. cit., vol. I, p. 569;
P. Nau, El
magisterio pontificio ordinario, lugar teologico, cit., p. 43;
I. Salaverri., op.
cit., p. 697; S. Cartechini.,
op. cit., p. 40.
[iii]
Cfr. R. Bellarmino,
De Conciliis, 2, 12, in Opera omnia, Natale Battezzati,
Milano, 1858, vol. II.
[iv]
Codex Iurís Canonici (1917), can. 1323, § 2. Nello stesso
senso, cfr. S. Cartechini,
op. cit., p. 26.
[v]
J. A. De Aldama,
Mariologia, in Sacrae Theologiae Summa, BAC, Madrid,
1961, vol. III, p. 418.
[vi]
Cfr. F. Diekamp, op. cit. p. 68.
[vii]
Cfr. L'Osservatore Romano, edizione in francese, 18-12-1964,
p. 10.
[ix]
Cfr. L'Osservatore Romano, edizione in francese, 26-11-1965,
p. 3.
[x]
Cfr. Paolo VI, Discorso
del 12-l-1966, in Insegnamenti di Paolo VI, cit., vol VI,
Roma, 1967, p. 700
[xi]
Summa Theologiae, I, q. 2, a. 3.
[xiii]
P. Nau,
Une source doctrinale: les encycliques, Les Editions du
Cèdre, Parigi, 1952, pp. 83-84.
[xiv]
F. Diekamp,
Theologiae Dogmaticae Manuale, Desclée, Parigi Tours-Roma,
1933, vol. I, p. 72.
[xv]
B.
H. Merkelbach, Summa Theologiae Moralis, Desclée,
Parigi, 1931, vol. I, p. 601.
[xvi]
Summa Theologiae,
II-II, q. 33, a. 4, ad 2.
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ALLEGATO:
Schema
Magistero ed
Infallibilità:
1) papale:
del solo Pontefice romano;
a) straordinario:
pronunciamento solenne o ‘non-comune’ sia quanto al modo
(proclamazione in pompa magna) sia quanto alla sostanza
(definizione di un dogma di fede divino-cattolica; p. es.
l’Immacolata o l’Assunta solennemente proclamate da Pio IX e XII
come verità divinamente rivelate e proposte a credere
obbligatoriamente in ordine alla salvezza eterna). È infallibile di
per se stesso (DB, 1839).
b) ordinario: comune o ‘non-solenne’
quanto al modo di insegnare. Quanto alla sostanza della
verità proposta è infallibile solo se il Papa vuole definire e
obbligare a credere come divinamente rivelato ciò che insegna, in
maniera ordinaria, ‘non-solenne’ o comune; oppure se enuncia una
verità di fede o di morale costantemente e universalmente tenuta
nella Chiesa (p. es. Paolo VI sulla contraccezione e Giovanni Paolo
II sull’inammissibilità del sacerdozio femminile).
***
2)
universale: dei vescovi assieme al Papa;
c) straordinario: Papa
e vescovi uniti fisicamente nello stesso luogo (in Concilio
Ecumenico a Firenze, Trento o Roma), insegnano solennemente o
in maniera ‘non-comune’ quanto al modo (essendo uniti
eccezionalmente nello stesso luogo e non sparsi abitualmente
nel mondo). È infallibile, quanto alla sostanza della
verità insegnata, se vuole definire e obbligare a credere come
divinamente rivelata una dottrina per la salvezza eterna.
d) ordinario:
insegnamento comune, ‘non-solenne’ dei vescovi abitualmente
sparsi fisicamente nel mondo nelle loro rispettive Diocesi,
ma uniti intenzionalmente al Papa nel proporre un
insegnamento. È infallibile se tale insegnamento è impartito,
quanto alla sostanza della verità proposta, come definitivo e
obbligatorio a credersi per la salvezza dell’anima.
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