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Due domande
e risposte
1°) Papa Innocenzo IV nella Bolla Ad extirpanda
ammette la liceità della tortura; Pio XII nel Discorso “Très
sensibles” del 3 ottobre del 1950 la nega citando papa Nicola I. Vi
è, perciò, contraddizione e rottura nel Magistero tradizionale della
Chiesa?
2°) Tale caso è applicabile ai testi del Concilio
Vaticano II, che non sarebbero, perciò, in rottura con la Tradizione
apostolica?
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No, poiché la collegialità episcopale, la libertà
religiosa, il pan-ecumenismo, l’antropocentrismo teocentrico non sono
questioni disputate, ma insegnate in maniera definitiva dal Magistero
costante della Chiesa prima del Concilio Vaticano II, il quale è
pastorale e quindi non infallibile e non vincolante (v.
B. Gherardini, Il
Concilio Ecumenico Vaticano II. Un discorso da fare, Frigento, 2009;
Id., Tradidi quod et
accepi. La Tradizione vita e giovinezza della Chiesa,
Frigento, 2010).
Le diverse
scuole di moralisti
La liceità morale della tortura si presenta sotto tre
aspetti:
1°) come pena
afflittiva dovuta ad una colpa certa la tortura è del tutto lecita,
supposta la liceità della pena di morte e della verberazione;
2°) come
intimidazione contro un innocente per carpirne un segreto è del tutto
illecita;
3°) come mezzo di
indagine giudiziaria su soggetti gravemente e seriamente indiziati per
ottenerne la piena confessione pone un problema. Infatti tale questione
è stata risolta in maniera diversa da eminenti teologi, Dottori, Santi e
anche Papi. È tuttora una questione liberamente disputata e non è stata
definita dal Magistero, onde è del tutto lecita la diversità di
opinioni.
“Disputatur”
3 a) Per
alcuni moralisti (J. De Lugo, S. Alfonso M. De Liguori) il bene comune
della società civile può esigere che l’imputato gravemente indiziato sia
sottoposto a tortura - come extrema ratio - se non confessa la
sua colpa, supposto il diritto del giudice ad indagare per appurare la
verità dei fatti onde difendere il corpo sociale dalle malefatte del
delinquente. La società ha il diritto, per questi moralisti, di appurare
con certezza le responsabilità di un soggetto fortemente indiziato di un
delitto, di cui non si ha ancora la prova esatta. In tal caso il diritto
individuale al rispetto della propria integrità fisica cede di fronte al
diritto della società di sapere con certezza chi minaccia il bene
comune, il quale è superiore del bene di una sola parte. Secondo
J. De Lugo (De iustitia
et iure, disp. XXXVII, sect. XIII, Parigi, ed. Fournials, 1869, VII,
p. 724), lo svantaggio di non poter scoprire l’autore di un delitto
provoca danni maggiori di quelli che possono venire dalla violazione
della integrità fisica di un individuo indiziato. Tuttavia, tutti questi
moralisti precisano che, per essere lecita, la tortura deve avere limiti
ben precisi: il soggetto deve esser indiziato in maniera semi-piena
(non basta il semplice sospetto); la tortura non deve oltrepassare i
limiti della sopportabilità psico-fisica del soggetto; essa deve
essere seguita da una libera conferma o ritrattazione da parte
del torturato (v. S. Alfonso Maria
De Liguori, Theol. mor., IV, cap. 3, a. 3, n. 202).
3 b) Oggi, a partire dalle esperienze del
totalitarismo collettivistico del secondo dopo-guerra (1945), prevale la
corrente dei giuristi, moralisti e medici (Calamandrei, Carnelutti,
Alemà, Cortesi, Palmieri), che privilegiano la salvaguardia dei diritti
della singola persona rispetto alla società o al bene comune. Pio XII,
soprattutto a causa degli abusi dei sistemi totalitaristici
collettivisti del XX secolo e delle avanzate ricerche mediche
(narco-analisi, siero della verità), che violano direttamente e
totalmente la psiche, la personalità, il pensiero del soggetto e le
profondità dell’anima umana, ed altri moralisti (card. Francesco
Roberti, card. Pietro Palazzini, p. Agostino Gemelli), hanno insegnato
che occorre essere molto prudenti nell’applicazione della tortura, la
quale, se può essere fisica, non deve mai divenire psichica e
violare le profondità dell’anima umana (v.
A. Gemelli,
Narcoanalisi, psicanalisi, metodi proiettivi di esplorazione
rappresentano una lesione della libertà personale?, in “Minerva
medica”, n. 38, 1950, pp. 217-227;
P. Palazzini, Il siero
della verità, in “Morale dell’attualità”, Roma, 1963,
pp. 287 ss.; F. Roberti – P.
Palazzini, Dizionario di Teologia morale, Roma, Studium,
4a ed., 1968, 2° vol., voce “Siero della verità”, pp. 1534-1540).
d. Curzio
Nitoglia
7 dicembre
2010
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