| LA PENA DI MORTE | ||
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DON CURZIO NITOGLIA 6 ottobre 2009 http://www.doncurzionitoglia.com/la_pena_di_morte.htm
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S. Tommaso D’Aquino, nella Somma Teologica,
asserisce che il potere pubblico non vìola il quinto comandamento (“Non
uccidere l’innocente”) se condanna a morte il malfattore o i nemici dello
Stato ([1]).
La ragione è che se è lecito farsi amputare il piede per salvare il corpo
intero, assai di più è permesso alla società di sopprimere un cittadino
eversore del bene comune e della tranquillità pubblica: “laudabiliter et
salubriter occiditur ut bonum commune conservetur” ([2]).
Infatti, l’uomo peccando decade dalla dignità prossima di persona, pur
restandogli la dignità remota e radicale di natura umana, e si abbassa così
al livello del bruto, destinato a servire l’uomo come mezzo utile. Quindi,
il delinquente incorreggibile merita di essere trattato come un animale
pericoloso, per cui può lecitamente e senza peccato essere ucciso per il
bene comune, dalla legittima autorità ([3]).
Nella Somma contro i Gentili S. Tommaso approfondisce il tema e scrive:
“Siccome alcuni disprezzano le punizioni inflitte da Dio, perché, essendo
dèditi alle cose sensibili, badano soltanto alle cose che si vedono, la
divina Provvidenza ha ordinato che ci siano sulla terra degli uomini, che
con pene sensibili e presenti obblighino costoro ad osservare la giustizia.
Ora, è evidente che tali persone non peccano quando puniscono i malvagi...”
([4]).
Lo Stato, perciò, può infliggere la pena di morte al colpevole, senza ledere
il quinto comandamento “Non uccidere l’innocente”. Ancora S. Tommaso spiega
che “Il bene comune è superiore al ben
La S. Scrittura e la pena di morte
1°) L’Antico Testamento Nell’Antica Alleanza i motivi della condanna a morte erano: eliminare dal popolo individui pericolosi, dare una lezione deterrente che impedisse il ripetersi dei crimini, espiare per ottenere il perdono di Dio ([7]).
2°) Il Nuovo Testamento «Tutti gli esegeti cattolici convengono che nel Nuovo Testamento non c’è un solo cenno che abroghi la Legge Antica al riguardo della pena di morte» ([8]). Gesù, infatti, non è venuto ad abolire la Legge ma a perfezionarla. Quando il Vangelo dice che non bisogna opporsi al nemico, ma pregare per lui, offrirgli anche l’altra guancia se occorre, «tutto ciò concerne stati d’animo ed effettivo atteggiamento del singolo ogni volta che si tratta dei suoi personali interessi [...]. La lezione quindi non può dirsi precettiva in senso rigoroso per ciascuno e per tutti; mentre indica solo un traguardo a cui tutti devono mirare per elevarsi [...]. Una piena, incondizionata ed effettiva adesione allo spirito del Vangelo non sopprime nel prossimo il diritto ad essere da noi amato, protetto e difeso contro tutte le minacce del male [...]. Chi può essere così incoerente da indursi, appunto per amore di Cristo, a consentire ad un bruto di uccidere un bambino, pur potendo impedire l’aggressione? È assurdo appellarsi a un Vangelo della non violenza, si tratterebbe della più ridicola e irritante caricatura del Cristianesimo [...]. Quel che si dice del singolo, vale con più ragione dello Stato, che deve tutelare la vita, l’onore, i beni, la libertà dei cittadini contro ogni ingiusto aggressore, ricorrendo - se necessario - anche alla forza. In ciò la dottrina di S. Paolo esclude ogni dubbio: “I governanti non sono da temere quando si fa il bene, ma quando si fa il male. Vuoi non aver da temere l’autorità? Fa il bene [...]. Ma se fai il male, allora temi, perché non invano essa porta la spada; è infatti al servizio di Dio per la giusta condanna di chi opera il male” (Rom, 13, 3-4). La mansuetudine evangelica [...] non va confusa con la tolleranza esercitata come passività e arrendevolezza a coloro che ne vogliono il male» ([9]).
Un’obiezione contro la pena di morte: l’ergastolo Rispondo: occorre ammettere che “l’ergastolo esercita una forza intimidatoria ben inferiore a quella della pena di morte; la quale, in situazioni di estremo bisogno, costituisce per lo Stato l’unica arma di difesa. Infatti, il detenuto può abituarsi ad un lungo periodo di carcere, trovarvi o ricrearvi la sua società, dato l’inesauribile spirito di adattamento dello spirito umano. A rigore egli non perde pure la speranza di ricuperare la libertà, potendo sempre evadere corrompendo i custodi, approfittando di una sommossa, in sèguito ad un incendio, ad un terremoto, ad un’amnistia o grazia concessa per buona condotta...” ([10]). Per non parlare della ‘giustizia’ odierna, che de facto ha abolito anche l’ergastolo. Inoltre molti malviventi, dal carcere, continuano a dirigere il malaffare. Quindi la pena di morte è legittima e non cozza contro il diritto naturale, né tanto meno quello cristiano.
DON CURZIO NITOGLIA
6 ottobre 2009 http://www.doncurzionitoglia.com/la_pena_di_morte.htm
NOTE
[1]) S.Th., II-II, q. 64, a.2. [2]) S. Th., II-II, q.64, a2, in corpore. [3]) In I Politicorum, 12, 1253a. In VI Ethicorum, 7, 1150a. S.Th., II-II, q. 64, a. 2, 3um. /q. 65, a1, in corpore./ q. 108, a3, 1um. Q. De Malo, 1, a.5. In Rom, c. 13, lect. 3. [4]) C. G. III, c.146, . Q. De Caritate, 2, a. 8, 10um. [5]) C. G. , III, c. 146. [6]) Catholicus (padre E. Zoffoli), Pena di morte e Chiesa cattolica, Giovanni Volpe editore, Roma, 1981, passim. [7]) Deut. XVII, 12. / Deut. XIII, 12./ Num., XXXV, 31-33. [8]) Catholicus, op. cit., pag 11. [9]) Ibid. , pagg. 1-15. [10]) Ibid. , pag. 82.
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