Il Decreto sulla Libertà religiosa (Dignitatis
humanae, 7 dicembre 1965) è in contraddizione con la Tradizione
apostolica e il Magistero costante della Chiesa riassunte nel
Diritto Pubblico Ecclesiastico.
● Si veda
S. Gregorio Nazianzeno
(+ 390), Hom. XVII; S.
Giovanni Crisostomo (+ 407),Hom. XV super IIam Cor.; S. Ambrogio (+ 397),
Sermo conta Auxentium; S.
Agostino (+ 430), De civitate Dei (V, IX, t. XLI,
col. 151 ss.); S. Gelasio I
(+ 496), Epist. ad Imperat. Anastasium I;
S. Leone Magno (+ 461),
Epist. CLVI, 3;
S. Gregorio Magno (+ 604), Regesta, n. 1819;
S. Isidoro Da Siviglia
(+ 636), Sent., III, 51;
S. Nicola I, Epistul. Proposueramus quidam (865);
S. Gregorio VII (+
1085), Dictatus Papae (1075), I epistola a Ermanno Vescovo
di Metz (25 agosto 1076), II epistola a Ermanno (15 marzo
1081); Urbano II (+ 1099),
Epist. ad Alphonsum VI regem; S. Bernardo Di Chiaravalle
(+ 1173), Epistola a papa Eugenio III sulledue
spade; Innocenzo III (+ 1216),Sicut universitatis conditor
(1198), Venerabilem fratrem (1202), Novit ille (1204);
Innocenzo IV (+ 1254),
Aeger cui levia (1245);
S. Tommaso D’Aquino (+ 12074), In IVum Sent., dist.
XXXVII, ad 4;
Quaest. quodlib., XII, a. 19; S. Th., II-II, q.
40, a. 6, ad 3; Quodlib. XII, q. XII, a. 19, ad 2;
Bonifacio VIII (+
1303), Bolla Unam sanctam (1302);
Cajetanus (+ 1534),
De comparata auctoritate Papae et Concilii, tratt. II, pars II,
cap. XIII; S. Roberto
Bellarmino (+ 1621), De controversiis; F. Suarez (+ 1617),
Defensio Fidei catholicae;.Gregorio
XVI, Mirari vos (1832);
Pio IX, Quanta cura
e Syllabus (1864);Leone XIII,
Immortale Dei (1885), Libertas (1888);
S. Pio X, Vehementer (1906);
Pio XI, Ubi arcano
(1921), Quas primas (1925),
Pio XII, Discorso ai
Giuristi Cattolici Italiani, 6 dicembre 1953.
● La dottrina cattolica è
sempre stata quella della subordinazione dello Stato alla Chiesa,
come del corpo all’anima. Essa ha conosciuto delle sfumature
accidentali: potere diretto in spiritualibus e indiretto
in temporalibus ratione peccati oppure potere diretto anche
in temporalibus, ma non esercitato e dato al Principe temporale
dal Pontefice romano (plenitudo potestatis). Mai dal 313
nessun Papa, Padre ecclesiastico, Dottore della Chiesa, teologo o
canonista ricevuto nella Chiesa ha insegnato la separazione tra
Stato e Chiesa, che è sempre stata condannata.
● Ora la Dignitatis
humanae (d’ora in poi DH) insegna pastoralmente che
l’uomo ha “diritto alla libertà religiosa […] privatamente
[e fin qui nulla da obiettare, si tratta del ‘foro interno’ che
riguarda solo l’uomo e Dio e non lo Stato] e in pubblico sia da
solo sia associato ad altri [e qui casca l’asino, infatti in
‘foro esterno’ non si ha il diritto di professare l’errore, si può
parlare solo di tolleranza mai di diritto]. […]. È necessario che
a tutti i cittadini e a tutte le comunità religiose venga
riconosciuto il diritto alla libertà in materia religiosa. […]
Libertà religiosa che deve essere riconosciuta come un diritto a
tutti gli uomini e a tutte le comunità e che deve essere sancita
nell’ordinamento giuridico [ecco la rottura totale con il
‘Diritto Pubblico Ecclesiastico’ da papa Gelasio sino a Pio XII]”. (DH,
n. 2, 3, 6 e 13).
● All’obiezione secondo cui
DH ha voluto impegnare l’infallibilità poiché ha dichiarato
che: «il diritto alla libertà religiosa si fonda realmente sulla
stessa dignità della persona umana, quale si conosce sia per
mezzo della parola di Dio rivelata sia tramite la ragione» (n.
2). Si risponde che il decreto DHnon ha voluto definire
che la libertà religiosa fondata sulla dignità della persona umana è
verità rivelata e non ha voluto obbligare a crederla come
condizione per salvarsi, ma ha solo dichiarato pastoralmente un
“diritto alla libertà religiosa in ‘foro esterno’ e pubblicamente” -
peraltro inesistente secondo la Tradizione apostolica, la quale
parla solo di ‘foro interno’ e in privato - “fondato su una dignità
personale”, che è un’espressione filosoficamente inesatta, in quanto
non è il soggetto ad essere degno o valoroso, ma è la natura in cui
il soggetto sussiste, che conferisce ad essa maggiore o minore
dignità. Per cui DH avrebbe dovuto parlare di dignità della
natura umana e non della persona. DH equivoca tra ‘foro
interno’ e ‘foro esterno’, tra natura e persona, poiché essendo
insegnamento pastorale e a-dogmatico ha rinunciato al lessico della
filosofia e teologia scolastica e specificatamente tomistica e si è
servita di espressioni inesatte e “poetiche” più che
teologico-filosofiche.
●
Pio IX nella
Quanta cura (8 dicembre 1864) ha definito esplicitamente che la
libertà religiosa in foro esterno “è contraria alla dottrina della
S. Scrittura, della Chiesa e dei Santi padri ecclesiastici” e che
“lo Stato ha il dovere di reprimere i violatori della Religione
cattolica con pene specifiche”.