Schema
Magistero ed
Infallibilità:
1) papale:
del solo Pontefice romano;
a) straordinario:
pronunciamento solenne o ‘non-comune’ sia quanto al modo
(proclamazione in pompa magna) sia quanto alla sostanza
(definizione di un dogma di fede divino-cattolica; p. es.
l’Immacolata o l’Assunta solennemente proclamate da Pio IX e XII
come verità divinamente rivelate e proposte a credere
obbligatoriamente in ordine alla salvezza eterna). È infallibile di
per se stesso (DB, 1839).
b) ordinario: comune o ‘non-solenne’
quanto al modo di insegnare. Quanto alla sostanza della
verità proposta è infallibile solo se il Papa vuole definire e
obbligare a credere come divinamente rivelato ciò che insegna, in
maniera ordinaria, ‘non-solenne’ o comune; oppure se enuncia una
verità di fede o di morale costantemente e universalmente tenuta
nella Chiesa (p. es. Paolo VI sulla contraccezione e Giovanni Paolo
II sull’inammissibilità del sacerdozio femminile).
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2)
universale: dei vescovi assieme al Papa;
c) straordinario: Papa
e vescovi uniti fisicamente nello stesso luogo (in Concilio
Ecumenico a Firenze, Trento o Roma), insegnano solennemente o
in maniera ‘non-comune’ quanto al modo (essendo uniti
eccezionalmente nello stesso luogo e non sparsi abitualmente
nel mondo). È infallibile, quanto alla sostanza della
verità insegnata, se vuole definire e obbligare a credere come
divinamente rivelata una dottrina per la salvezza eterna.
d) ordinario:
insegnamento comune, ‘non-solenne’ dei vescovi abitualmente
sparsi fisicamente nel mondo nelle loro rispettive Diocesi,
ma uniti intenzionalmente al Papa nel proporre un
insegnamento. È infallibile se tale insegnamento è impartito,
quanto alla sostanza della verità proposta, come definitivo e
obbligatorio a credersi per la salvezza dell’anima.